Inserita in Cultura il 25/03/2013 da Redazione
PROCESSIONE DEI MISTERI. REGOLE PER COMMERCIANTI ED AMBULANTI
Il commercio su aree pubbliche in modo ambulate in qualunque modo esercitato è vietato lungo il percorso della processione dei misteri. e’ vietata la vendita di alimenti e bevande di qualsiasi genere contenute in involucri di qualsiasi materiale (bottiglie di vetro, plastica lattine etc.) per asporto effettuata dagli esercenti in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi della legge n. 287 del 25/08/1991 dalle ore 12,00 del giorno 29 marzo 2013 alla ore 16,00 del 30 marzo 2013 periodo di svolgimento della Processione dei Misteri; le disposizioni ed i divieti di cui ai punti 1. e 2. sono applicate anche per la giornata del 31 marzo 2013, dalle ore 15.00 alle ore 21.00; per tutto il periodo della settimana Santa, che va dal 24 marzo al 1 aprile, è vietato gettare o abbandonare carta e qualsiasi tipo di rifiuto solido o liquido; imbrattare con disegni, scritte e simili le aree pubbliche ed i palazzi; collocare o affiggere manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità; emettere grida, schiamazzi, canti e qualsiasi atto che possa determinare disturbo alla quiete pubblica, fatta eccezione per le manifestazioni connesse alla processione; per tutto il periodo della settimana santa, che va dal 24 marzo al 1 aprile, è vietato altresì in tutte le aree pubbliche bivaccare o sistemare giacigli, usare i luoghi come siti di deiezione; sostare per consumare cibo e/o bevande, banchettando e/o abbandonando ogni minimo rifiuto (cartacce, cicche di sigarette, etc.). è vietata ogni forma di emissione sonora all’esterno durante il passaggio della processione dei gruppi sacri; gli esercenti pubblici esercizi e i commercianti al dettaglio, in deroga alle OO.SS. n.79 del 05/02/1997, n°65 del 28/01/98 e n°22/pi del 30/01/2008, possono mantenere aperti i loro esercizi durante la notte tra il 29 e il 30 marzo 2013, derogando altresì all’obbligo del rispetto del limite massimo di apertura di dodici ore giornaliere. l’inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui ai superiori punti, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi dell’articolo 7bis del d. lgs. 18.08.2000, n. 267, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.
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